Art. 7.
(Entrata in vigore).

            1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, lettere b), numero 2), e c), numero 2), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.